AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare sia la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 luglio 1995, n. 269, 1 settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, 29 aprile 1996, n. 234, e 16 luglio 1996, n. 378, ad eccezione degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in relazione alla presentazione delle domande ed alla formazione delle graduatorie previste dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, e dall'art. 1, comma 6, dei decreti-legge 1 settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, e 29 aprile 1996, n. 234". Art. 1. Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e modalita' di reclutamento 1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e' aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unita' di personale maschile e duecento unita' di personale femminile. 2. Alla copertura dei posti portati in aumento dal comma 1 si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale delle Forze armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presta servizio volontario nel Corpo di polizia penitenziaria secondo le norme del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni. Se residuano vacanze si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione su domanda dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, in possesso dei requisiti per l'assunzione nel Corpo e, per la restante parte, mediante assunzione su domanda degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermita'. 3. Il corso di formazione per il personale reclutato a norma del comma 2 ha la durata di tre mesi. 4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma 1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni. 5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. 6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, e' istituita un'apposita commissione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per gli accertamenti psicofisici e sono fissati i criteri per la formazione di distinte graduatorie. 7. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti alla meta' in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Sono fatte salve le procedure gia' avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali gia' in atto, nonche' le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 8. Le facolta' riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 30 giugno 1997, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrici penitenziarie espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purche' non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. (( 8-bis. Il personale assunto a norma del presente articolo )) (( non puo', per almeno cinque anni, essere destinato, a sua )) (( richiesta, a sede diversa da quella di prima assegnazione. )) (( E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge )) (( 5 febbraio 1992, n. 104. )) Riferimenti normativi: - Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, reca "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria". La tabella A allegata al citato D.Lgs. n. 200/1995, quale risulta a seguito dell'aumento di organico del ruolo degli agenti ed assistenti di millequattrocento unita' di personale maschile e duecento unita' di personale femminile, e' la seguente: "TABELLA A (prevista dall'art. 6, comma 1) CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA DOTAZIONI ORGANICHE Uomini Donne Totale - - - Ispettori superiori 680 60 740 Ispettori capo Ispettori 3.524 306 3.830 Vice ispettori Sovrintendenti capo Sovrintendenti 4.140 360 4.500 Vice sovrintendenti Assistenti capo Assistenti Agenti Agenti ausiliari 32.068 3.482 35.550 ------- ------ ------- 40.412 4.208 44.620". - Il D.L. 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, reca: "Disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria". - Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 42 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395): "Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri. 2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. 3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneita' al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. 4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere non piu' di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalita' determinate dalla commissione paritetica prevista dal comma 4 dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Se l'esito e' negativo sono dimessi dal corso. 5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attivita' di formazione". "Art. 7 (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso: a) gli allievi che non superino il primo ciclo; b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria; c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso; d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; qualora l'infermita' sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica; e) gli agenti in prova di cui al comma 4 dell'art. 6. 2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione". "Art. 42 (Riammissione in servizio). - 1. La riammissione in servizio e personale del Corpo di polizia penitenziaria e' disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. Non puo' essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermita'". - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (Interventi straordinari per il funzionamento degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia): "Art. 14. - 1. Le vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonche' le idonee di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 18 marzo 1989, n. 108, sono inquadrate nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Alla copertura dei posti rimasti vacanti a seguito delle domande di inquadramento nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria del personale di cui all'art. 27, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990, puo' provvedersi, entro il termine del 10 luglio 1993, mediante assunzione delle idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 395 del 1990. 2. Il termine per la presentazione delle domande per il transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, previsto dall'art. 27, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre tale data non e' consentito revocare le domande gia' presentate. Eventuali condizioni o termini contenuti nelle domande si considerano non apposti. 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e nei limiti delle vacanze dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e' autorizzato ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale femminile per l'espletamento dei compiti gia' svolti dal personale appartenente al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. Ai fini di quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971, al suddetto personale viene corrisposto il trattamento economico gia' previsto per il corrispondente profilo del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. 4. E' altresi' inquadrato nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria il personale per il quale, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sia stato espletato con esito favorevole l'accertamento dell'idoneita' professionale ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482. 5. I vincitori dei concorsi per sottotenente del disciolto Corpo degli agenti di custodia gia' espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 25, comma 1, della medesima legge. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata, e 6 dell'art. 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonche' le norme che il Governo e' delegato ad adottare ai sensi dell'art. 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia. 6. Gli ufficiali distaccati presso il Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e gli ufficiali che abbiano prestato servizio per almeno quindici mesi a decorrere dal 1 marzo 1989 nel Corpo degli agenti di custodia ai sensi del citato art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono inquadrati, a domanda, dopo l'ultimo pari grado, nel ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 25, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990. Agli stessi si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata e 6 dell'art. 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonche' le norme che il Governo e' delegato ad adottare ai sensi dell'art. 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia)". - La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria". - Si riporta l'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"). "Art. 33 (Agevolazioni). - 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, i lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi del'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa; di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita', nonche' colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita', parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato che assista con continuita' un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. La disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita'".