AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare sia la lettura  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 luglio 1995, n. 269, 1
settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n.
572, 28 febbraio 1996, n. 97, 29 aprile 1996, n.  234,  e  16  luglio
1996,  n.  378,  ad eccezione degli effetti prodottisi e dei rapporti
giuridici sorti in relazione alla presentazione delle domande ed alla
formazione delle graduatorie  previste  dall'art.  1,  comma  4,  del
decreto-legge  5  luglio  1995,  n.  269, e dall'art. 1, comma 6, dei
decreti-legge 1 settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n.  456,  23
dicembre  1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, e 29 aprile 1996, n.
234".
                               Art. 1.
           Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia
              penitenziaria e modalita' di reclutamento
 1. L'organico del Corpo di  polizia  penitenziaria  stabilito  dalla
tabella  A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e'
aumentato  nel   ruolo   degli   agenti   e   degli   assistenti   di
millequattrocento  unita'  di personale maschile e duecento unita' di
personale femminile.
  2. Alla copertura dei posti portati  in  aumento  dal  comma  1  si
provvede,  prioritariamente,  mediante assunzione del personale delle
Forze armate che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge,  presta  servizio  volontario  nel  Corpo  di  polizia
penitenziaria secondo le norme del decreto-legge 17 maggio  1993,  n.
145,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n.
231,  e  successive  modificazioni. Se residuano vacanze si provvede,
nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione su  domanda
dei  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza  demerito,  in
possesso dei requisiti per l'assunzione nel Corpo e, per la  restante
parte,  mediante  assunzione  su  domanda  degli ausiliari in congedo
dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze  di  polizia,  che  non
siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermita'.
  3.  Il  corso  di formazione per il personale reclutato a norma del
comma 2 ha la durata di tre mesi.
  4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre  1997  le
assunzioni  del  personale  maschile e femminile del Corpo di polizia
penitenziaria per l'accesso alla  qualifica  di  agente  hanno  luogo
anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli
agenti  e  degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma  1,  ma
non   oltre   il   limite  delle  vacanze  esistenti  nel  ruolo  dei
sovrintendenti e degli ispettori di cui  alla  predetta  tabella.  Le
conseguenti  eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono
riassorbite mediante le ordinarie  procedure  di  avanzamento  o  per
effetto delle assunzioni.
  5.  Alla  copertura  dei  posti  disponibili a norma del comma 4 si
provvede mediante l'assunzione  dei  candidati  risultati  idonei  in
precedenti  concorsi  e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione
dei  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza  demerito,   e
successivamente   mediante  assunzione  degli  ausiliari  in  congedo
dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia.
  6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2,  3,  4  e  5,  con
decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto con i
Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i  termini  e  le  modalita'  per  la presentazione delle domande, e'
istituita   un'apposita   commissione    presso    il    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria per gli accertamenti psicofisici e
sono fissati i criteri per la formazione di distinte graduatorie.
  7.  I  periodi  di  tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti  ad  un  quarto  in
relazione  ai  concorsi  banditi  alla  data di entrata in vigore del
presente decreto, e sono ridotti alla meta' in relazione ai  concorsi
banditi  successivamente  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 1997.
Sono fatte salve le procedure gia' avviate  per  il  reclutamento  di
agenti  ausiliari  del  Corpo  di polizia penitenziaria, le procedure
concorsuali gia' in atto, nonche' le procedure per le riammissioni in
servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
  8.  Le  facolta'  riconosciute  all'Amministrazione   penitenziaria
dall'articolo  14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono
esercitabili sino al 30 giugno 1997,  anche  al  fine  di  completare
l'organico   del   personale   femminile   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria. Le idonee dei concorsi per  vigilatrici  penitenziarie
espletati  nei  tre  anni  precedenti  alla data di entrata in vigore
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purche'
non abbiano superato il  quarantesimo  anno  di  eta'  alla  data  di
entrata  in  vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti
gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel  Corpo  di  polizia
penitenziaria.
((    8-bis.    Il personale assunto a norma del presente articolo ))
(( non puo', per almeno cinque anni, essere destinato, a sua       ))
(( richiesta, a sede diversa da quella di prima assegnazione.      ))
(( E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge     ))
(( 5 febbraio 1992, n. 104.                                        ))
          Riferimenti normativi:
             -  Il  D.Lgs.  12  maggio 1995, n. 200, reca "Attuazione
          dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          riordino delle carriere del  personale  non  direttivo  del
          Corpo  di  polizia penitenziaria". La tabella A allegata al
          citato  D.Lgs.  n.  200/1995,  quale  risulta   a   seguito
          dell'aumento   di   organico  del  ruolo  degli  agenti  ed
          assistenti  di  millequattrocento   unita'   di   personale
          maschile  e  duecento  unita' di personale femminile, e' la
          seguente:
                                                           "TABELLA A
                                      (prevista dall'art. 6, comma 1)
                   CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
                         DOTAZIONI ORGANICHE
                            Uomini          Donne           Totale
                               -              -               -
Ispettori superiori           680             60             740
Ispettori capo
  Ispettori                 3.524            306           3.830
Vice ispettori
  Sovrintendenti capo
  Sovrintendenti            4.140            360           4.500
Vice sovrintendenti
  Assistenti capo
  Assistenti Agenti
  Agenti ausiliari          32.068          3.482         35.550
                           -------         ------        -------
                            40.412          4.208         44.620".
             - Il D.L.  17  maggio  1993,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16 luglio 1993, n. 231, reca:
          "Disposizioni urgenti concernenti l'organico del  Corpo  di
          polizia penitenziaria".
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 6, 7 e 42 del
          D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento  del  personale
          del  Corpo  di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14,
          comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395):
             "Art. 6 (Corsi  per  la  nomina  ad  agente  di  polizia
          penitenziaria).  -  1.  Gli  allievi  agenti  del  Corpo di
          polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso
          della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.
             2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che
          abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita'  sulla  base
          dei  risultati  conseguiti  nelle materie di insegnamento e
          nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti  idonei  al
          servizio  di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in
          prova e vengono ammessi  a  frequentare  secondo  semestre,
          durante  il  quale sono sottoposti a selezione attitudinale
          per la eventuale  assegnazione  a  servizi  che  richiedano
          particolare qualificazione.
             3.  Gli  agenti  in prova che abbiano superato gli esami
          teorico-pratici  di  fine  corso   ed   ottenuto   conferma
          dell'idoneita'  al  servizio  di polizia penitenziaria sono
          nominati agenti di  polizia  penitenziaria.  Essi  prestano
          giuramento  e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
          finale.
             4. Gli agenti in prova  che  non  abbiano  superato  gli
          esami  di  fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio
          di idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere non  piu'
          di  una  volta  il  secondo  semestre. Al termine di questo
          ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le
          modalita' determinate dalla commissione paritetica prevista
          dal comma 4 dell'art. 16 della legge 15 dicembre  1990,  n.
          395. Se l'esito e' negativo sono dimessi dal corso.
             5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata
          del  corso  non  possono  essere  impiegati  in  servizi di
          istituto,  salvo  i  servizi  funzionali  all'attivita'  di
          formazione".
            "Art.  7 (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di
          polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso:
               a) gli allievi che non superino il primo ciclo;
               b) gli allievi e gli agenti in  prova  che  non  siano
          riconosciuti  idonei  al  servizio  nel  Corpo  di  polizia
          penitenziaria;
               c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di
          rinunciare al corso;
               d) gli allievi e gli agenti in prova che  siano  stati
          per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta
          giorni,  anche  non  consecutivi,  o  di  novanta giorni se
          l'assenza e'  stata  determinata  da  infermita'  contratta
          durante  il corso; qualora l'infermita' sia stata contratta
          a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente  in
          prova  e'  ammesso  a partecipare al primo corso successivo
          alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica;
               e) gli agenti in prova di cui al comma 4 dell'art. 6.
             2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile,
          la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata  determinata
          da  maternita',  sono  ammessi a partecipare al primo corso
          successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti  dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
             3.  Sono  espulsi  dal corso gli allievi e gli agenti in
          prova  responsabili  di  mancanze  punibili  con   sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione.
             4.  I  provvedimenti  di  dimissione e di espulsione dal
          corso sono adottati  con  decreto  del  direttore  generale
          dell'Amministrazione   penitenziaria,   su   proposta   del
          direttore della scuola.
             5. La dimissione dal corso  comporta  la  cessazione  di
          ogni rapporto con l'Amministrazione".
             "Art.   42   (Riammissione   in   servizio).   -  1.  La
          riammissione in servizio e personale del Corpo  di  polizia
          penitenziaria e' disciplinata dall'art. 132 del testo unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
          gennaio 1957, n. 3.
             2. Non puo' essere riammesso il personale dispensato dal
          servizio per infermita'".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  della legge 16
          ottobre 1991, n.    321  (Interventi  straordinari  per  il
          funzionamento  degli  uffici  giudiziari e per il personale
          dell'Amministrazione della giustizia):
             "Art.  14.  -  1.  Le  vincitrici   dei   concorsi   per
          vigilatrice  penitenziaria espletati o banditi alla data di
          entrata in vigore della legge 15  dicembre  1990,  n.  395,
          nonche'  le  idonee di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
          della legge 18 marzo 1989,  n.  108,  sono  inquadrate  nei
          ruoli  del  personale  del  Corpo di polizia penitenziaria.
          Alla copertura dei posti rimasti vacanti  a  seguito  delle
          domande   di   inquadramento   nei   ruoli   amministrativi
          dell'Amministrazione penitenziaria  del  personale  di  cui
          all'art.  27,  comma 1, della citata legge n. 395 del 1990,
          puo' provvedersi, entro il  termine  del  10  luglio  1993,
          mediante   assunzione   delle   idonee   dei  concorsi  per
          vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti
          alla data di entrata in vigore della medesima legge n.  395
          del 1990.
             2.  Il termine per la presentazione delle domande per il
          transito  del   personale   del   soppresso   ruolo   delle
          vigilatrici    penitenziarie   nei   ruoli   amministrativi
          dell'Amministrazione penitenziaria, previsto dall'art.  27,
          comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' prorogato
          fino  a  tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente legge. Oltre tale data non e' consentito  revocare
          le  domande gia' presentate. Eventuali condizioni o termini
          contenuti nelle domande si considerano non apposti.
             3. Entro lo stesso termine di  cui  al  comma  1  e  nei
          limiti  delle  vacanze  dell'organico  del Corpo di polizia
          penitenziaria,  il  Ministero  di  grazia  e  giustizia   -
          Dipartimento    dell'Amministrazione    penitenziaria,   e'
          autorizzato  ad  assumere,  ai  sensi   del   decreto   del
          Presidente   della   Repubblica  31  marzo  1971,  n.  276,
          personale femminile per  l'espletamento  dei  compiti  gia'
          svolti  dal personale appartenente al soppresso ruolo delle
          vigilatrici  penitenziarie.  Ai  fini  di  quanto  previsto
          dall'art.   2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 276 del 1971,  al  suddetto  personale  viene
          corrisposto  il  trattamento economico gia' previsto per il
          corrispondente   profilo   del   soppresso   ruolo    delle
          vigilatrici penitenziarie.
             4.  E'  altresi'  inquadrato nei ruoli del personale del
          Corpo di polizia penitenziaria il personale per  il  quale,
          anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15
          dicembre  1990,  n.  395,  sia  stato  espletato  con esito
          favorevole l'accertamento dell'idoneita'  professionale  ai
          sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n.  482.
             5.   I  vincitori  dei  concorsi  per  sottotenente  del
          disciolto Corpo degli agenti di custodia gia'  espletati  o
          in  corso  di  espletamento  alla data di entrata in vigore
          della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono  inquadrati  nel
          ruolo  ad esaurimento previsto dall'art. 25, comma 1, della
          medesima  legge.  Agli  stessi  si  applicano,  in   quanto
          compatibili,  le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa
          quella riferita al  mantenimento  della  sede  di  servizio
          assegnata,  e  6 dell'art. 25 della citata legge n. 395 del
          1990, nonche' le  norme  che  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare  ai  sensi  dell'art.  19, comma 1, della presente
          legge,  per  disciplinare  il  passaggio  ad  altri   ruoli
          ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.
             6. Gli ufficiali distaccati presso il Corpo degli agenti
          di  custodia, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo
          luogotenenziale  21  agosto  1945,  n.   508,   da   ultimo
          sostituito  dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956,
          n. 703, in servizio alla data di entrata  in  vigore  della
          legge 15 dicembre 1990, n. 395, e gli ufficiali che abbiano
          prestato  servizio per almeno quindici mesi a decorrere dal
          1 marzo 1989 nel Corpo degli agenti di  custodia  ai  sensi
          del  citato art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale
          21 agosto 1945, n. 508, sono inquadrati,  a  domanda,  dopo
          l'ultimo  pari  grado,  nel  ruolo  ad esaurimento previsto
          dall'art. 25, comma 1, della citata legge n. 395 del  1990.
          Agli   stessi   si  applicano  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella  riferita
          al  mantenimento  della  sede  di  servizio  assegnata  e 6
          dell'art. 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonche' le
          norme che il Governo  e'  delegato  ad  adottare  ai  sensi
          dell'art.   19,   comma   1,   della  presente  legge,  per
          disciplinare il passaggio ad altri  ruoli  degli  ufficiali
          del disciolto Corpo degli agenti di custodia)".
             -  La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: "Ordinamento
          del Corpo di polizia penitenziaria".
             - Si riporta l'art. 33 della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
          e i diritti delle persone handicappate").
             "Art. 33 (Agevolazioni). - 1. La lavoratrice madre o, in
          alternativa,  i lavoratore padre, anche adottivi, di minore
          con handicap in situazione di gravita' accertata  ai  sensi
          del'art.  4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a
          tre anni del periodo di astensione facoltativa  dal  lavoro
          di  cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a
          condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo  pieno
          presso istituti specializzati.
             2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 possono chiedere ai
          rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
          prolungamento fino a tre anni  del  periodo  di  astensione
          facoltativa;  di due ore di permesso giornaliero retribuito
          fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
             3. Successivamente al compimento del terzo anno di  vita
          del  bambino,  la  lavoratrice  madre o, in alternativa, il
          lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
          situazione di  gravita',  nonche'  colui  che  assiste  una
          persona  con  handicap in situazione di gravita', parente o
          affine entro il terzo grado, convivente,  hanno  diritto  a
          tre  giorni  di permesso mensile, fruibili anche in maniera
          continuativa a condizione che la persona  con  handicap  in
          situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.
             4.  Ai  permessi  di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
          con quelli previsti all'art. 7 della citata legge  n.  1204
          del  1971,  si  applicano le disposizioni di cui all'ultimo
          comma del medesimo art. 7 della legge  n.  1204  del  1971,
          nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9
          dicembre 1977, n. 903.
             5.  Il  genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
          di lavoro pubblico o privato che assista con continuita' un
          parente o un affine entro il terzo grado handicappato,  con
          lui  convivente,  ha diritto a scegliere, ove possibile, la
          sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non  puo'
          essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
             6.  La persona handicappata maggiorenne in situazione di
          gravita' puo' usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3,
          ha diritto a scegliere, ove possibile, la  sede  di  lavoro
          piu'   vicina  al  proprio  domicilio  e  non  puo'  essere
          trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
             7. La disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4  e  5  si
          applicano  anche agli affidatari di persone handicappate in
          situazione di gravita'".